15
Feb
2017

Dispositivi digitali e informatici dopo la morte: chi ne ha diritto?

La questione dell’eredità digitale è diventata sempre più rilevante con l’aumento dell’uso quotidiano di dispositivi informatici e account online. Il patrimonio digitale di una persona può comprendere email, profili social, documenti salvati nel cloud e persino criptovalute. Tuttavia, accedere a questi dati dopo la morte del titolare non è sempre semplice, poiché entrano in gioco questioni di privacy e sicurezza informatica.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) non si applica direttamente ai dati personali delle persone decedute, lasciando agli Stati membri la possibilità di stabilire normative specifiche. In Italia, il Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003, modificato dal D.lgs. 101/2018) prevede che gli eredi possano esercitare i diritti sui dati digitali del defunto, salvo diversa disposizione lasciata in vita dall’interessato.

Accesso ai dispositivi e ai dati digitali

Uno dei primi ostacoli che gli eredi incontrano riguarda l’accesso ai dispositivi fisici del defunto, come smartphone, tablet e computer. Questi strumenti sono spesso protetti da password, impronte digitali o riconoscimento facciale. In assenza delle credenziali di accesso, le soluzioni possibili includono:

  • Tentativi di accesso basati sulle abitudini del defunto (password note, indizi recuperabili);
  • Intervento di esperti in informatica forense, che possono cercare di bypassare le protezioni;
  • Ricorso a tecniche invasive, come il recupero diretto della memoria del dispositivo (ad esempio, chip-off).

Un ulteriore problema è rappresentato dalla cifratura dei dati, che rende molto difficile il recupero delle informazioni senza la chiave di decrittazione. Alcuni servizi, come Apple iCloud, implementano una sicurezza talmente elevata da rendere impossibile il recupero dei dati senza l’autorizzazione dell’account originale.

L’accesso agli account online

Gli account online, come email, social network e servizi cloud, sono regolati da contratti di servizio tra l’utente e il provider. In molti casi, l’accesso post-mortem non è previsto dalle condizioni d’uso e i fornitori potrebbero rifiutare qualsiasi richiesta senza un’autorizzazione legale.

Secondo una recente sentenza del Tribunale di Milano, una donna ha ottenuto l’autorizzazione ad accedere agli account del marito defunto, tra cui email, profili social e spazio iCloud. Le aziende coinvolte (Apple, Microsoft e Meta) avevano richiesto un ordine del tribunale prima di fornire le credenziali. Questo caso dimostra che, in assenza di disposizioni chiare, l’unico strumento legale efficace per accedere agli account del defunto è una decisione giudiziaria.

Alcune piattaforme offrono opzioni per la gestione dell’account post-mortem. Ad esempio:

  • Facebook e Instagram permettono di impostare un “contatto erede” o di richiedere la trasformazione del profilo in “memoriale”;
  • Google consente di configurare un “gestore account inattivo” che può trasferire i dati a una persona designata;
  • Apple richiede un “Digital Legacy” per permettere l’accesso agli account dopo la morte del titolare.

Strumenti giuridici per il recupero dei dati

Se il recupero delle credenziali non è possibile, gli eredi possono avvalersi di strumenti giuridici, alcuni elencati anche da onoranze funebri a Rieti, vediamone alcuni.

  • GDPR, art. 6, che consente il trattamento dei dati per interesse legittimo;
  • D.lgs. 196/2003, art. 2-terdecies, che riconosce agli eredi il diritto di accesso ai dati del defunto;
  • Contratti con i fornitori di servizi digitali, che possono prevedere disposizioni specifiche per il trasferimento degli account.

Per esercitare questi diritti, gli eredi devono presentare una richiesta formale ai fornitori di servizi, allegando:

  • Certificato di morte del titolare dell’account;
  • Prova della propria legittimazione come eredi (dichiarazione di successione, certificato successorio europeo);
  • Prova della riconducibilità dell’account al defunto (ad esempio, email di registrazione, conferme di pagamento).

In caso di rifiuto, l’unica alternativa resta il ricorso legale, con la possibilità di ottenere un’ordinanza del tribunale per obbligare il provider a rilasciare i dati richiesti.

Conclusioni

L’eredità digitale è un tema sempre più rilevante e, in assenza di regolamenti chiari e uniformi, gli eredi devono affrontare notevoli difficoltà nell’accesso ai dati e ai dispositivi del defunto. Per prevenire problemi, è consigliabile adottare alcune precauzioni, come:

  • Lasciare istruzioni chiare sulle proprie volontà digitali;
  • Utilizzare strumenti di gestione dell’eredità offerti dalle piattaforme;
  • Mantenere un inventario aggiornato delle credenziali di accesso in un luogo sicuro.

Solo attraverso una pianificazione attenta e un quadro normativo più preciso si potrà garantire un equilibrio tra il diritto alla privacy e la tutela degli eredi.

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